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FORMA TECNICA
L'operazione
è del tutto assimilabile ad un anticipo su fatture
"Italia",
con la sola differenza
che il
debitore, cui
è intestata la fattura o indirizzata la conferma
d'ordine, è un soggetto non residente. Pertanto essa è
catalogabile come operazione autoliquidabile: l'anticipo
viene rimborsato
con i fondi provenienti
dall'incasso del
credito anticipato.
Al
momento dell'erogazione, infatti,
la Banca fa firmare al
cliente un
modulo con il quale il cliente le cede il proprio credito verso il debitore estero. Del credito cedutole
la Banca può, se lo ritiene opportuno, dare notizia al
debitore estero, che, dal momento
che ne riceve
la notifica, è tenuto a pagare il suo debito solo alla
Banca cessionaria.
Per
poter ottenere un
anticipo all'esportazione
il cliente
deve aver ottenuto
la concessione
di un affidamento specifico.
Una volta concesso e perfezionato il fido, si
può dar
luogo ad
una o più operazioni
nei limiti del fido
stesso (l'anticipo è
pari generalmente all'80%
dell'importo della fattura).
Sono
anticipabili i
crediti che
prevedono
il regolamento
entro 120 giorni; la durata dell'anticipo può superare la data di previsto regolamento
di altri
30 giorni
circa (tempo tecnico d'incasso).
DURATA
L'anticipo
all'esportazione è normalmente un'operazione
contenuta nel breve termine: più precisamente la
durata
dell'anticipo non deve superare
la scadenza
prevista per
il
pagamento della
fattura,
compresi
i
tempi
tecnici per l'incasso.
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