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Titoli Azionari - Azioni

Titoli Azionari - AzioniE' una forma d'investimento  finalizzata, da un lato, all'acquisizione della qualità di socio, e dei conseguenti diritti amministrativi e patrimoniali ad essa legati, dall'altro alla "speculazione" sulla variazione del prezzo delle azioni sui mercati in cui sono negoziate.

SOTTOSCRIZIONE

Il cliente impartisce alla Banca una disposizione di compravendita di valori mobiliari, specificandone la natura, la quantità e le condizioni economiche a cui è disposto ad effettuare l'acquisto (espresso in EURO da 1.1.99), nonché il periodo di tempo per cui l'ordine resta valido.

L'operatore stampa il modulo d'ordine, riportante gli estremi identificativi dell'operazione; raccoglie la firma del cliente e consegna allo stesso copia di sua pertinenza.

A conferma dell'avvenuta transazione il cliente riceve al proprio domicilio un fissato bollato o una nota contabile, a seconda che la stessa sia eseguita, rispettivamente, tramite una SIM  oppure in contropartita diretta della Banca.

Il regolamento contabile avviene il 5° giorno lavorativo successivo (10° se le azioni sono quotate sul mercato ristretto).

INTESTAZIONE 

La nominatività obbligatoria dei titoli azionari comporta l'intestazione fatta a persone fisiche o giuridiche a cura della società emittente, sul Titolo e nel libro dei soci. Fanno eccezione a questa regola le azioni di risparmio che possono essere anche al portatore, purché interamente liberate.

DURATA

Non esistono limiti temporali predefiniti; tuttavia i risultati sono quantificabili solo nel lungo periodo.

DISINVESTIMENTO

Il disinvestimento è più o meno facilmente realizzabile a seconda che le azioni siano quotate o meno su un mercato ufficiale.

Per la vendita delle azioni il cliente impartisce l'ordine alla Banca, specificando le condizioni a cui la stessa è autorizzata ad eseguirla.

L'iter procedurale è lo stesso di quello seguito per la  sottoscrizione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Dall'investimento azionario è possibile ottenere guadagni sia in conto capitale che sottoforma di partecipazione agli utili societari. I primi dipendono dall'andamento del prezzo di Borsa delle stesse, i secondi sono legati al risultato economico e alle politiche di bilancio della Società emittente.

Tutto ciò significa che non è possibile stabilire a priori quanto renda investire in azioni.

Ai fini del calcolo del rendimento economico, occorre considerare le commissioni per la negoziazione dei titoli, le commissioni per il servizio titoli e le spese fisse  per ogni singola operazione.

TRATTAMENTO FISCALE

I dividendi azionari sono sottoposti ad una diversa modalità di tassazione, a seconda della scelta operata dal risparmiatore:

-      la Banca effettua una ritenuta alla fonte pari al 12,5% e il  percettore è sollevato dall'obbligo di segnalazione del reddito percepito in sede di dichiarazione dei redditi;

-      dietro esplicita richiesta del cliente, la  Banca non effettua alcuna ritenuta ma il percettore è tenuto ad inserire, in sede di dichiarazione, i dividendi lordi percepiti fra i "redditi di capitale" e a detrarre il "credito d'imposta" dal totale di imposta dovuta.

Se i dividendi azionari derivano da azioni di risparmio al portatore, l'unica modalità di tassazione ammessa è quella della ritenuta alla fonte.

Dal 1 luglio 1998 sono sottoposte a tassazione anche le plusvalenze realizzate mediante cessione di azioni, con una imposta sostitutiva del 12,50% (o del 27% se si tratta di partecipazioni "qualificate"), diversamente applicata in relazione  al regime di tassazione scelto dal contribuente:

-      se il contribuente adotta il "regime della dichiarazione", la plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e versata con le stesse modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche: dunque saetterà al contribuente  conteggiare le plusvalenze autonomamente;

-      se il contribuente opta  per il "regime del risparmio amministrato", l'imposta sostitutiva verrà applicata direttamente dalla Banca sulla plusvalenza realizzata in ogni singola operazione (comunicando per iscritto al cliente il versamento dell'imposta con cadenza mensile) e l'investitore  non dovrà indicare nulla nella dichiarazione dei redditi, a meno  che non si tratti di partecipazione "qualificata", nel qual caso la segnalazione in dichiarazione è obbligatoria.

 

Per le condizioni non riportate nel presente messaggio pubblicitario consulta il Foglio Informativo

 

Trasparenza Bancaria

Trasparenza Bancaria. Norme a tutela del clientePer le condizioni non riportate nel presente messaggio pubblicitario consulta il Foglio Informativo (Documento Acrobat) 

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