E'
una forma d'investimento finalizzata, da un lato, all'acquisizione della qualità
di socio, e dei conseguenti diritti amministrativi e patrimoniali ad essa
legati, dall'altro alla "speculazione" sulla variazione del prezzo
delle azioni sui mercati in cui sono negoziate.
SOTTOSCRIZIONE
Il
cliente impartisce alla Banca una disposizione di compravendita di valori
mobiliari, specificandone la natura, la quantità e le condizioni economiche a
cui è disposto ad effettuare l'acquisto (espresso in EURO da 1.1.99), nonché
il periodo di tempo per cui l'ordine resta valido.
L'operatore
stampa il modulo d'ordine, riportante gli estremi identificativi
dell'operazione; raccoglie la firma del cliente e consegna allo stesso copia di
sua pertinenza.
A
conferma dell'avvenuta transazione il cliente riceve al proprio domicilio un
fissato bollato o una nota contabile, a seconda che la stessa sia eseguita,
rispettivamente, tramite una SIM oppure in contropartita diretta della
Banca.
Il
regolamento contabile avviene il 5° giorno lavorativo successivo (10° se le
azioni sono quotate sul mercato ristretto).
INTESTAZIONE
La
nominatività obbligatoria dei titoli azionari comporta l'intestazione fatta a
persone fisiche o giuridiche a cura della società emittente, sul Titolo e nel
libro dei soci. Fanno eccezione a questa regola le azioni di risparmio che
possono essere anche al portatore, purché interamente liberate.
DURATA
Non
esistono limiti temporali predefiniti; tuttavia i risultati sono quantificabili
solo nel lungo periodo.
DISINVESTIMENTO
Il
disinvestimento è più o meno facilmente realizzabile a seconda che le azioni
siano quotate o meno su un mercato ufficiale.
Per
la vendita delle azioni il cliente impartisce l'ordine alla Banca, specificando
le condizioni a cui la stessa è autorizzata ad eseguirla.
L'iter
procedurale è lo stesso di quello seguito per la sottoscrizione.
TRATTAMENTO
ECONOMICO
Dall'investimento
azionario è possibile ottenere guadagni sia in conto capitale che sottoforma di
partecipazione agli utili societari. I primi dipendono dall'andamento del prezzo
di Borsa delle stesse, i secondi sono legati al risultato economico e alle
politiche di bilancio della Società emittente.
Tutto
ciò significa che non è possibile stabilire a priori quanto renda investire in
azioni.
Ai
fini del calcolo del rendimento economico, occorre considerare le commissioni
per la negoziazione dei titoli, le commissioni per il servizio titoli e le spese
fisse per ogni singola operazione.
TRATTAMENTO
FISCALE
I
dividendi azionari sono sottoposti ad una diversa modalità di tassazione, a
seconda della scelta operata dal risparmiatore:
-
la Banca effettua una ritenuta alla fonte pari al 12,5% e il percettore è
sollevato dall'obbligo di segnalazione del reddito percepito in sede di
dichiarazione dei redditi;
-
dietro esplicita richiesta del cliente, la Banca non effettua alcuna
ritenuta ma il percettore è tenuto ad inserire, in sede di dichiarazione, i
dividendi lordi percepiti fra i "redditi di capitale" e a detrarre il
"credito d'imposta" dal totale di imposta dovuta.
Se
i dividendi azionari derivano da azioni di risparmio al portatore, l'unica modalità
di tassazione ammessa è quella della ritenuta alla fonte.
Dal
1 luglio 1998 sono sottoposte a tassazione anche le plusvalenze realizzate
mediante cessione di azioni, con una imposta sostitutiva del 12,50% (o del 27%
se si tratta di partecipazioni "qualificate"), diversamente applicata
in relazione al regime di tassazione scelto dal contribuente:
-
se il contribuente adotta il "regime della dichiarazione", la
plusvalenza sarà inserita nella dichiarazione dei redditi e versata con le
stesse modalità previste per il versamento delle imposte sui redditi delle
persone fisiche: dunque saetterà al contribuente conteggiare le
plusvalenze autonomamente;
-
se il contribuente opta per il "regime del risparmio
amministrato", l'imposta sostitutiva verrà applicata direttamente dalla
Banca sulla plusvalenza realizzata in ogni singola operazione (comunicando per
iscritto al cliente il versamento dell'imposta con cadenza mensile) e
l'investitore non dovrà indicare nulla nella dichiarazione dei redditi, a
meno che non si tratti di partecipazione "qualificata", nel qual
caso la segnalazione in dichiarazione è obbligatoria.