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L'assegno
circolare viene emesso dalla banca per somme che sono già disponibili
presso la banca stessa al momento dell'emissione. é
pagabile "a vista" e non
può essere emesso senza il nome del beneficiario.
Gli assegni circolari devono essere emessi con la
clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del nome o
ragione sociale del beneficiario. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di
assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo inferiore a € 12.500,00 senza
la clausola "non trasferibile", pagando la somma di € 1,50 per ciascun
assegno/vaglia a titolo di imposta di bollo.
L'assegno circolare deve contenere:
-
la denominazione di assegno circolare;
-
la promessa da parte della banca di pagare al momento della
presentazione una somma determinata;
-
il nome del beneficiario (non può essere emesso "al
portatore");
-
la data e il luogo di emissione;
-
la sottoscrizione della banca emittente.
Per richiedere un assegno
circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di
conto corrente con la banca emittente.
La banca esegue il pagamento
al beneficiario che deve presentare l'assegno all'incasso entro 30
giorni dalla data di emissione.
Le pagine della nostra "Guida all'assegno: istruzioni per l'uso"
contengono le disposizioni previste dall’art.
32 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008,recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” (GU
n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario
n.152),
che ha modificato alcuni commi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007
(Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore).
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