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GUIDA ALL'ASSEGNO

ISTRUZIONI PER L'USO

 Cos'è l'assegno bancario

 I soggetti coinvolti

 La data di emissione

 Il luogo di emissione

 L'importo

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 La girata

 La clausola Non Trasferibile

 L'assegno circolare

 

SE QUALCOSA NON VA

 Il protesto

 Due casi di mancato pagam

 L'assegno senza provvista

 L'assegno senza autorizzaz

 La CAI

Credit

L'assegno circolare

immagine fumettistica che rappresenta una strada sul cui fondo è stampato un assegno ed è percorsa da personaggi feliciL'assegno circolare viene emesso dalla banca per somme che sono già disponibili presso la banca stessa al momento dell'emissione. é pagabile "a vista" e non può essere emesso senza il nome del beneficiario.

Gli assegni circolari devono essere emessi con la clausola "non trasferibile" e con l’indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari e vaglia cambiari o postali di importo inferiore a € 12.500,00 senza la clausola "non trasferibile", pagando la somma di € 1,50 per ciascun assegno/vaglia a titolo di imposta di bollo.

L'assegno circolare deve contenere:

  • la denominazione di assegno circolare;

  • la promessa da parte della banca di pagare al momento della presentazione una somma determinata;

  • il nome del beneficiario (non può essere emesso "al portatore");

  • la data e il luogo di emissione;

  • la sottoscrizione della banca emittente.

Per richiedere un assegno circolare non è necessario che il richiedente abbia un rapporto di conto corrente con la banca emittente.

La banca esegue il pagamento al beneficiario che deve presentare l'assegno all'incasso entro 30 giorni dalla data di emissione.

 

 

 

 

 

 

Le pagine della nostra "Guida all'assegno: istruzioni per l'uso" contengono le disposizioni previste dall’art. 32 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008,recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria” (GU n. 147 del 25-6-2008  - Suppl. Ordinario n.152), che ha modificato alcuni commi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007 (Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore).

 

 

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