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Le pagine della nostra "Guida all'assegno: istruzioni per l'uso"
contengono le disposizioni previste dall’art.
32 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” (GU
n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario
n.152),
che ha modificato alcuni commi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 231 del 21.11.2007
(Limitazione all’uso del contante e dei titoli al portatore).
é
uno strumento di pagamento che consente a chi è titolare di un conto
corrente bancario di pagare una somma a un altro soggetto o a se stessi.
L'assegno è un titolo pagabile a vista e non un mezzo per concedere
credito.
Il presupposto per l'emissione
di un assegno bancario è l'autorizzazione della banca ad emettere
assegni e la presenza di somme disponibili sul conto.
Gli assegni bancari sono
moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca consegna al
correntista.
Per svolgere la sua funzione
di pagamento, l'assegno contiene alcuni dati.
I principali dati
prestampati sono:
-
la denominazione di
assegno bancario
-
il nome della banca che
effettuerà il pagamento
-
il luogo di pagamento
-
le
coordinate bancarie
-
la clausola non trasferibile
-
il cliente può, comunque, richiedere per
iscritto il rilascio di moduli di assegni "liberi", pagando la somma
di € 1,50 per ciascun modulo a titolo di imposta di bollo. La
clausola non trasferibile resta obbligatoria per
trasferimenti pari o superiori a 12.500,00 Euro (D.L. n. 112 del
25/06/2008)
Altri dati devono
essere indicati da chi emette l'assegno:
(non è possibile emettere un assegno per un
importo pari o superiore a 12.500,00 euro senza aver indicato il nome
o la ragione sociale del beneficiario).
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