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Dal 4 giugno 2002 la
circolazione dell'assegno bancario è diventata più sicura. é
entrata infatti in funzione la Centrale d'Allarme Interbancaria, un
archivio informatizzato dove sono registrati i nominativi di tutti
coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista.
La CAI, realizzata sulla base
dell'analogo archivio già da tempo esistente in Francia, nasce per
elevare il grado di sicurezza ed efficienza del sistema di circolazione
dell'assegno. Non
Le pagine della nostra "Guida all'assegno: istruzioni per l'uso"
contengono sia le disposizioni
previste dall’art.
32 del Decreto-Legge n. 112 del 25.06.2008, recante “Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione Tributaria” sia le nuove disposizioni in tema di
Antiriciclaggio contenute negli artt. 20 (Adeguamento alle
disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e
dei titoli al portatore) e 36 (Disposizioni antifrode) del
D.L. 31/05/2010 n. 78: "Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
Di seguito alcune delle nuove
disposizioni:
- è vietato il trasferimento di denaro contante
o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al
portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o
superiore a € 5.000;
- gli assegni bancari o postali di importo pari
o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per
iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
- i libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 – entro il 30 giugno 2011 -
devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere
ricondotto entro il nuovo limite.
sempre infatti gli assegni vengono accettati
volentieri come strumenti di pagamento, proprio per il timore che non
vengano pagati. L'esistenza di una banca dati,
unica a livello nazionale e consultabile da tutte le banche, consente
ora di disporre di un efficace "filtro" per escludere dal
sistema dei pagamenti i soggetti e i titoli a rischio.
Vediamo ora in dettaglio i
dati contenuti nell'archivio.
La CAI censisce:
-
le generalità di coloro
che hanno emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o
risultati anche in parte senza provvista;
-
i dati relativi a questi
assegni;
-
i dati degli assegni non
restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione;
-
i dati degli assegni di
cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento.
Dal 9 dicembre 2002 la CAI
inoltre censisce:
-
le generalità dei
titolari di carte di pagamento a cui sia stata revocata l'autorizzazione
all'utilizzo;
-
i dati delle carte
revocate, smarrite e rubate.
Chi viene iscritto nella CAI
può accedere alle informazioni che lo riguardano ed esercitare gli
altri diritti previsti dalla vigenti disposizioni in in materia di
protezione dei dati personali (c.d. legge Privacy), rivolgendosi alle banche, agli uffici postali o alle filiali
della Banca d'Italia.
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