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Chi emette un assegno viene
definito "traente"
Il
"trattario" è la banca presso la quale il traente ha il conto
corrente
Il "beneficiario" o
"prenditore" è colui al quale deve essere pagato l'assegno,
una volta identificato dalla banca.
Un
assegno di importo pari o superiore a euro 12.500 non può essere emesso
senza aver indicato il nome o la ragione
sociale del beneficiario.
Un assegno
di importo inferiore a euro 12.500 può essere
intestato a un beneficiario determinato (assegno "all'ordine")
oppure lo spazio dedicato al beneficiario può non essere riempito
(assegno "in bianco").
Attenzione,
è consigliabile intestare sempre un assegno per evitare che, in caso di
smarrimento o furto, possa essere incassato da persone diverse. La banca
è comunque tenuta ad identificare il portatore dell'assegno.
Il
beneficiario può anche essere lo stesso traente, scrivendo ad
esempio le formule "a me stesso", o "a me medesimo",
o
"m.m." l'assegno può essere girato unicamente per
l'incasso a una banca. |