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Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell’emanazione della
nuova normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, cambiano alcune disposizioni circa l’utilizzo dei
libretti di deposito bancari al portatore.
Di seguito si riportano le principali novità che entreranno in
vigore a partire dal 30 aprile 2008:
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il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
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i libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, emessi prima del
30 aprile 2008, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro
saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente il predetto
importo entro il 30 giugno 2009.
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è vietato il trasferimento di denaro contante
o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli
al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi
titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche
frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il
trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di Banche,
Istituti di moneta elettronica e Poste Italiane s.p.a.
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in caso di trasferimento di libretti di
deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro
30 giorni, alla Banca o a Poste Italiane s.p.a., i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso gli sportelli
della banca.
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14 marzo 2008 |
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