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>Trasparenza Bancaria

 PRINCIPALI   NORME

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 IL CLIENTE HA DIRITTO

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

PROCEDURE DI RECLAMO

Documento Acrobat DOWNLOAD AVVISO

 

 BASILEA 2 - III PILASTRO

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Visualizza il documentoSITUAZIONE al 31/12/2007

 

 FOGLI  INFORMATIVI

1 Conti Correnti

Sbb Serv. Bancario di Base

Conto Corrente Bancario

Conto Omnibus

Conto Adatto

Popel Conto

WebConto

Conto Senior

Conto Energia+ new

2 Depositi a Risparmio

Risparmio Libero

Risparmio Vincolato

Risparmio Senior

Risparmio Adatto

3 Certificati di Deposito

4 Prestotuo

Credito al consumo

Credito fiduciario

5 Mutui

Mutuo Standard

Mutuo Pack

Mutuo Premio

Mutuo Start 24

Mutuo Sicurflex

Mutuo Casa 95

Mutuo PrimaCasa 100

Mutuo Anch'io

Mutuo Durata 40 Anni

5 bis Mutuo Chirografario

alle Imprese

ai Privati

Ecoenergy Imprese

Ecoenergy Privati e Condomini

6 Crediti Speciali

7 Aperture di Credito in CC

8 Anticipi Sconti Comm.li,

9 Bonifici

9 bis Bonifici SEPA (SCT)

10 Deposito titoli a custodia

10 bis Negoziazione Titoli

11 Gpm Gpf

11 bis Gpm Gpf in delega

12 Incassi cartac. elettronici

13 Utenze, contrib. e tributi

14 Cassette di sicurezza

14 bis Depositi chiusi

15 Bancomat - Pagobancomat

16 Serv. settore estero

17 Crediti di firma

18 Bancavirtuale

Internet Banking

Trading on line

Popel Vox

Bankpass Web Consumatori

Popel 2000 CBI

SMS Banking e SMS Alert

19 Pegno

20 Fideiussione

21 Accesso ai dati personali

 Prodotti altri Intermediari

CartaSì

 

Avviso sulle principali norme di Trasparenza. Sezione II - Norme a tutela del cliente

   Sono a tutela del cliente:

1> l’OBBLIGO della forma scritta del contratto, salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;

2> l’OBBLIGO, in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto, di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o servizio offerto;

3> l’OBBLIGO di consegnare al Cliente, prima della sottoscrizione di titoli strutturati(vai a nota V), il relativo foglio informativo;

4> l’OBBLIGO di consegnare, ai Clienti consumatori, prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio informativo;

5> l’OBBLIGO di indicare nei contratti il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;

6> l’APPROVAZIONE SPECIFICA – ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale che consente nei contratti di durata alla banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, qualora sussista un giustificato motivo;

7> l’APPROVAZIONE SPECIFICA delle eventuali clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;

8> la PREVISIONE, nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori;

9> la NULLITÀ delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi previsti dalla legge(vai a nota VI);

10> la PREVISIONE che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento;

11> nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la PREVISIONE:

a. dell’importo massimo della commissione eventualmente da applicare per il compimento di tali operazioni;

b. dei criteri e parametri per la trasparente determinazione dei rendimenti;

c. degli obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda che la banca deve osservare nell’attività di collocamento stessa;

E, IN PARTICOLARE, PER I CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN QUALITÀ DI CONSUMATORE:

12> l’INDICAZIONE, nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del tasso annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo periodo di validità;

13> l’OBBLIGO di indicare nei contratti: l’ammontare e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate; il TAEG; il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG. In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge prevede meccanismi di sostituzione automatica;

14> l’OBBLIGO di indicare, nei contratti aventi ad oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia immediato;

15> l’OBBLIGO di indicare a pena di nullità, nei contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa all’uso di una carta di credito: il massimale e l’eventuale scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto stesso; le modalità di recesso dal contratto;

16> l’APPLICAZIONE delle disposizioni previste (dall’art. 1525 codice civile(vai a nota VII)): nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in prestito.

 

Note:

V) Per “titoli strutturati” si intendono quei titoli che incorporano uno strumento di debito di tipo tradizionale e un contratto derivato.

VI) In particolare, la sostituzione automatica prevede per gli interessi, il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi (in mancanza di pubblicità nulla è dovuto).

VII) Art. 1525 del codice civile (inadempimento del compratore nella vendita con riserva della proprietà):“Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.

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