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Sono
a tutela del cliente:
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1 >
l’OBBLIGO
della forma scritta del contratto,
salvo i casi normativamente stabiliti, a pena di nullità;
2 >
l’OBBLIGO,
in caso di offerta svolta in luogo diverso dalla sede o dalle
dipendenze della banca e prima della conclusione del contratto,
di consegnare al Cliente copia di questo Avviso e dei fogli
informativi relativi all’operazione o servizio offerto;
3 >
l’OBBLIGO
di consegnare al Cliente, prima della
sottoscrizione di titoli strutturati(vai a nota V),
il relativo foglio informativo;
4 >
l’OBBLIGO
di consegnare, ai Clienti consumatori,
prima dell’acquisto di prodotti complessi, il relativo foglio
informativo;
5 >
l’OBBLIGO
di indicare nei contratti il tasso di
interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati inclusi,
per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso
di mora;
6 >
l’APPROVAZIONE
SPECIFICA – ai sensi dell’art.
1341, comma 2, cod. civ. – della clausola contrattuale che
consente nei contratti di durata alla banca di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di
contratto, qualora sussista un giustificato motivo;
7 >
l’APPROVAZIONE
SPECIFICA delle eventuali
clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi;
8 >
la
PREVISIONE,
nei rapporti di conto corrente, della stessa periodicità nel
conteggio degli interessi creditori e debitori;
9 >
la
NULLITÀ
delle clausole contrattuali di rinvio agli
usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
prezzo e condizione praticati nonché delle clausole che
prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli
pubblicizzati nei fogli informativi. Tali clausole sono
automaticamente sostituite applicando le condizioni e i prezzi
previsti dalla legge(vai a nota VI);
10 >
la
PREVISIONE
che gli interessi sui versamenti presso
una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa
banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso
la quale viene effettuato il versamento sono conteggiati con la
valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono
dovuti fino a quello del prelevamento;
11 >
nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato, la
PREVISIONE:
a.
dell’importo massimo della commissione
eventualmente da applicare per il compimento di tali
operazioni;
b.
dei criteri e parametri per la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c.
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
propaganda che la banca deve osservare nell’attività di
collocamento stessa;
E, IN PARTICOLARE, PER I
CONTRATTI DI CREDITO AL CONSUMO, SONO A TUTELA DEL CLIENTE, IN
QUALITÀ DI CONSUMATORE:
12 >
l’INDICAZIONE,
nell’ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari, del
tasso annuo effettivo globale
(TAEG) e
del relativo periodo di validità;
13>
l’OBBLIGO
di indicare nei contratti: l’ammontare
e le modalità del finanziamento; il numero, gli importi e le
scadenze delle singole rate; il
TAEG; il
dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il
TAEG può
essere eventualmente modificato; l’importo e la causale degli
oneri che sono esclusi dal calcolo del
TAEG; le
eventuali garanzie richieste; le eventuali coperture
assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo
del TAEG.
In caso di assenza o nullità di tali previsioni, la legge
prevede meccanismi di sostituzione automatica;
14>
l’OBBLIGO
di indicare, nei contratti aventi ad
oggetto l’acquisto di determinati beni o servizi: i beni e
servizi da acquistare; il prezzo di acquisto in contanti; il
prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale
acconto; le condizioni per il trasferimento del diritto di
proprietà, qualora il passaggio della proprietà non sia
immediato;
15>
l’OBBLIGO
di indicare a pena di nullità, nei
contratti di apertura di credito in conto corrente non connessa
all’uso di una carta di credito: il massimale e l’eventuale
scadenza del credito; il tasso di interesse annuo ed il
dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della
conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
determinarne la modifica durante l’esecuzione del contratto
stesso; le modalità di recesso dal contratto;
16>
l’APPLICAZIONE
delle disposizioni previste (dall’art.
1525 codice civile(vai a nota VII)):
nel caso di inadempimento del compratore ai contratti di credito
al consumo, a fronte dei quali sia stato concesso un diritto
reale di garanzia sul bene acquistato con il denaro ricevuto in
prestito. |
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Note:
V) Per “titoli
strutturati” si intendono quei titoli che incorporano
uno strumento di debito di tipo tradizionale e un
contratto derivato.
VI) In particolare, la
sostituzione automatica prevede per gli interessi, il
tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni
ordinari del tesoro annuali, rispettivamente per le
operazioni attive e per quelle passive, mentre per gli
altri prezzi e condizioni, quelli pubblicizzati nel
corso della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi (in mancanza di
pubblicità nulla è dovuto).
VII) Art. 1525 del
codice civile (inadempimento del compratore nella
vendita con riserva della proprietà):“Nonostante patto
contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che
non superi l’ottava parte del prezzo, non dà luogo alla
risoluzione del contratto, e il compratore conserva il
beneficio del termine relativamente alle rate
successive”.
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