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QUESTA BANCA ADERISCE AL
CONCILIATORE BANCARIO – ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE – ADR CHE METTE
A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI DI TUTELA:
1 >
OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO
IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI
CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL
REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE
FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL
CONCILIATORE BANCARIO.
La procedura è gratuita per il Cliente.
OGNI CLIENTE
può rivolgersi all’UFFICIO
RECLAMI della
banca,
ENTRO DUE ANNI
da quando l’operazione contestata è stata
eseguita.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata
A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto,
o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione
anche moduli standardizzati.
L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro
termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se l’Ufficio
Reclami della banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali la banca si impegna a
provvedere.
Il Cliente –
QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO
RECLAMI
(perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in
tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene
positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un
ricorso all’OMBUDSMAN
– GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale
composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario,
inoltrandolo al seguente indirizzo:
VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.
IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO
va presentato
ENTRO UN ANNO
dall’invio della contestazione all’Ufficio
Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con
indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata
preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando
strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento
utili. L’Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore
documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla
banca sia al Cliente.
Le
CONTROVERSIE per cui è competente
l’Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si
richiede un danno fino a € 50.000
(prescindendo dall’importo
dell’operazione).
La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati
nel regolamento. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman
– Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire
della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria
ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di
proporre un tentativo di conciliazione.
2 >
CONCILIAZIONE
IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE
PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA
CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A
DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È
CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.(IX)
La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al
tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in
una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore
neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad
individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura
l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al
Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul
sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo
di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va
inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54,
00186 Roma. L’indennità relativa alle spese di conciliazione
viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario
successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente
avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore
Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista
che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni
relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella
allegata al regolamento.
Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini
prestabiliti indicati nel regolamento – possono essere di due
tipi:
a. previste dalla legge che ha riformato
il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie
oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una
delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003
(in termini generici si tratta di controversie in materia
bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire
qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il
Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un
“organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della
Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto
dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici
cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala,
in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si
concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta
omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
b. informali, ossia non disciplinate da
una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che
non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e,
quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di
risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo
transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.
Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente,
in caso di mancato accordo, del diritto di investire della
controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i
presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio
arbitrale).
SITO
INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO:
www.conciliatorebancario.it |