Logo e marchio Banca Popolare di Puglia e Basilicata dal 1883
Home Page .Il mondo BPPBNewsProdotti e ServiziUtilities & C.Cerca nel sito Mondomutui BPPB

>Trasparenza Bancaria

 PRINCIPALI   NORME

Visualizza il documento AVVISO

 IL CLIENTE HA DIRITTO

NORME A TUTELA DEL CLIENTE

PROCEDURE DI RECLAMO

Documento Acrobat DOWNLOAD AVVISO

 

 BASILEA 2 - III PILASTRO

INFORMATIVA AL PUBBLICO

Visualizza il documentoSITUAZIONE al 31/12/2007

 

 FOGLI  INFORMATIVI

1 Conti Correnti

Sbb Serv. Bancario di Base

Conto Corrente Bancario

Conto Omnibus

Conto Adatto

Popel Conto

WebConto

Conto Senior

Conto Energia+ new

2 Depositi a Risparmio

Risparmio Libero

Risparmio Vincolato

Risparmio Senior

Risparmio Adatto

3 Certificati di Deposito

4 Prestotuo

Credito al consumo

Credito fiduciario

5 Mutui

Mutuo Standard

Mutuo Pack

Mutuo Premio

Mutuo Start 24

Mutuo Sicurflex

Mutuo Casa 95

Mutuo PrimaCasa 100

Mutuo Anch'io

Mutuo Durata 40 Anni

5 bis Finanziamento

Chirografario

alle Imprese

ai Privati

Ecoenergy Imprese

Ecoenergy Privati e Condomini

6 Crediti Speciali

7 Aperture di Credito in CC

8 Anticipi Sconti Comm.li,

9 Bonifici

9 bis Bonifici SEPA (SCT)

10 Deposito titoli a custodia

10 bis Negoziazione Titoli

11 Gpm Gpf

11 bis Gpm Gpf in delega

12 Incassi cartac. elettronici

13 Utenze, contrib. e tributi

14 Cassette di sicurezza

14 bis Depositi chiusi

15 Bancomat - Pagobancomat

16 Serv. settore estero

17 Crediti di firma

18 Bancavirtuale

Internet Banking

Trading on line

Popel Vox

Bankpass Web Consumatori

Popel 2000 CBI

SMS Banking e SMS Alert

19 Pegno

20 Fideiussione

21 Accesso ai dati personali

 Prodotti altri Intermediari

CartaSì

 

Avviso sulle principali norme di Trasparenza. Sezione III - Procedure di reclamo

   Procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversieVII (vai a nota VII)

QUESTA BANCA ADERISCE AL CONCILIATORE BANCARIO – ASSOCIAZIONE PER LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE BANCARIE, FINANZIARIE E SOCIETARIE – ADR CHE METTE A DISPOSIZIONE I SEGUENTI STRUMENTI DI TUTELA:

1> OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA GRATUITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il Cliente. OGNI CLIENTE può rivolgersi all’UFFICIO RECLAMI della banca, ENTRO DUE ANNI da quando l’operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L’Ufficio Reclami evade la richiesta entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Se l’Ufficio Reclami della banca dà ragione al Cliente, lo stesso deve comunicare i tempi tecnici entro i quali la banca si impegna a provvedere.

Il Cliente – QUALORA SIA RIMASTO INSODDISFATTO DAL RICORSO ALL’UFFICIO RECLAMI (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all’OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.

IL RICORSO ALL’OMBUDSMAN – GIURÌ BANCARIO va presentato ENTRO UN ANNO dall’invio della contestazione all’Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le CONTROVERSIE per cui è competente l’Ombudsman – Giurì bancario sono quelle per le quali si richiede un danno fino a € 50.000 (prescindendo dall’importo dell’operazione).

La decisione viene adottata entro termini prestabiliti indicati nel regolamento. Il ricorso all’Ufficio Reclami o all’Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2> CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA ATTRAVERSO LA QUALE LE PARTI TENTANO DI PERVENIRE AD UN ACCORDO CHE RISOLVA LA CONTROVERSIA INSORTA. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.(IX)

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l’interessato presenta un’istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti indicati nel regolamento – possono essere di due tipi:

a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (d.lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all’art. 1 del richiamato d.lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un “organismo di conciliazione” che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l’iscrizione nel Registro di detti “organismi” tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;

b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del d.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l’efficacia di un contratto.

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO: www.conciliatorebancario.it

 

Note:

VIII) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.

IX)  Si segnala che, oltre al Conciliatore Bancario, operano altri organismi abilitati allo svolgimento del servizio di conciliazione ai sensi del d.lgs. n. 5/2003 e dei decreti del Ministero di Giustizia del 23 luglio 2004. L’elenco di tali soggetti è tenuto presso il Ministero della Giustizia.

[ Home ] [ Mappa ] [ Sedi e Filiali ] [ Contattaci ] [Dati utili BPPB] [ Credit ] [Msg Pubblicitari] [Trasparenza Bancaria] [ Webmaster ] [ Intranet ]

Copyright © Banca Popolare di Puglia e Basilicata Scpa - Cod. ABI 05385 - Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777

 Direzione Generale: Via Ottavio Serena, 13 - 70022 ALTAMURA (Bari) - Italy